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È stato avviato dall'Ance il processo organizzativo
finalizzato alla costituzione della "Agenzia nazionale per la cultura della
sicurezza in edilizia". L'idea di dar vita a tale organismo è stata
lanciata nel corso della "Giornata Ance" per la sicurezza svoltasi il
14 dicembre scorso. Attraverso l'Agenzia, l'Ance vuole testimoniare il suo
autonomo e responsabile impegno per migliorare la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri riconoscendo che, per raggiungere tale finalità, è necessario
sviluppare nelle sedi opportune la cultura della sicurezza.
L'Ance si impegna a garantire il finanziamento di tale organismo con un
contributo di start-up per il 2005 di 200.000 euro. Per intervenire con
efficacia nei campi nei quali si genera e può essere stimolata la cultura della
sicurezza verranno coinvolte le Università, il sistema scolastico, il sistema
delle imprese, il sistema della comunicazione. L'Agenzia interverrà promuovendo
iniziative quali premi per tesi di laurea o dottorato di ricerca, premi per la
migliore innovazione nel campo della tecnologia della sicurezza, premio per la
più significativa ed efficace iniziativa di comunicazione. L'attività
dell'Agenzia non andrà ad interferire nè a sovrapporsi a quella degli Enti
pubblici preposti essendo il suo scopo primario la diffusione della cultura
della sicurezza e delle responsabilità.
Le
motivazioni
L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, intende
testimoniare il suo autonomo e responsabile impegno per ulteriori progressi per
la sicurezza sul lavoro nei cantieri, al di là e in aggiunta a quanto già
l’intero sistema associativo facente capo all’Ance ha compiuto mediante
l’attività degli organismi bilaterali a gestione intersindacale.
Questo ulteriore impegno muove dalla considerazione che
occorre andare oltre la tecnica e sviluppare nella sua accezione più ampia la
Cultura della sicurezza.
In questo ultimi decenni è stato notevole il progresso
delle tecniche finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro:
tecniche normative, tecniche del costruire, tecniche dell’informazione e della
formazione, tecniche della prevenzione e della vigilanza. In edilizia, come
dimostrano le statistiche ufficiali di lungo e breve periodo, la gravità del
fenomeno infortunistico è andata gradualmente decrescendo.
A questi risultati si è giunti grazie anche a un costante impegno dell’Ance.
È indubbio che risultati ancora più avanzati possono e debbono essere
conseguiti con il progresso delle tecniche e l’impegno di tutti i soggetti
coinvolti sia sui luoghi di lavoro sia nelle istituzioni preposte.
Nonostante tutto ciò, il fenomeno infortunistico rimane il
primo problema sociale con costi elevati per le comunità di lavoro, per le
famiglie, per i lavoratori, per gli imprenditori.
È per questo che l’Ance dice che è ora di andare “oltre la tecnica” e
aggredire le radici stesse della questione infortunistica, sviluppando cioè una
cultura della sicurezza animata dal principio etico della responsabilità.
È infatti fuor di ogni dubbio che nel caso specifico del cantiere – per la
variabilità delle lavorazioni e per le particolarissime condizioni ambientali
in cui esse si svolgono – nessun sistema di prevenzione e controllo può
risultare vincente se non interviene il fattore della responsabilità
individuale.
Ciò significa che nella società, nelle famiglie, nella scuola, nelle Università,
nelle sedi istituzionali, – prima che nei luoghi di lavoro – deve essere
alta e profonda la consapevolezza che è un dovere sociale – prima che un
diritto – la tutela della sicurezza propria e di quella altrui.
È compito questo che spetta ovviamente alle istituzioni pubbliche assolvere
attraverso il capillare sistema degli strumenti formativi ed educativi
di cui esse dispongono a livello centrale e territoriale.
Tuttavia malgrado il ruolo svolto in materia dalle istituzioni, la cultura della
sicurezza non sembra sia ancora entrata a far parte del patrimonio di valori
sociali e individuali.
Ciò vale in ogni campo: dalla sicurezza nel lavoro domestico,
alla sicurezza nei luoghi di lavoro in genere e
dell’edilizia in particolare.
Per questo motivo, l’Ance, in occasione dell’anno europeo per la sicurezza
nei cantieri, intende dar vita ad un organismo nazionale il cui
scopo è quello di proporre iniziative per la promozione e la diffusione della
cultura della sicurezza.
Per tale organismo l’Ance propone la denominazione di Agenzia
Nazionale per la cultura della sicurezza nell’edilizia. L’Ance
si impegna a garantire il finanziamento di tale organismo con un contributo di start-up
per il 2005 di 200.000 euro e sosterrà le spese segretariali e logistiche.
Proponiamo al Ministero del lavoro, al Ministero dell’Istruzione, al Ministero
delle Attività Produttive ,al Ministero delle Infrastrutture, all’Inail,
all’Ispesl, di unirsi a noi in questo progetto ambizioso.
http://www.ance.it/ Sicurezza nei cantieri: il Decreto 235 e i costi
della sicurezza
L'applicazione del D. Lgs 235/2003, relativo all'uso
delle attrezzature di lavoro in quota e i costi della sicurezza, è stata
una delle tematiche affrontate da Professione Progettare, il ciclo di
seminari organizzato da Edilio e Saie, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.
L'ingegnere Luca Mangiapane, relatore al seminario dedicato al tema sicurezza in
cantiere, ha analizzato le parti fondamentali del Decreto 235, individuando i
riferimenti normativi e cosa è cambiato con le integrazioni apportate dal
decreto, obblighi del datore di lavoro e sistemi di accesso.
Al centro dell'intervento è stato posto il Pimus, il Piano di montaggio, di cui
Edilio rende disponibile in allegato un esempio con tutte le indicazioni utili e
la formazione degli addetti. Nella seconda parte sono trattati i costi della
sicurezza: oltre ai riferimenti normativi, si rendono disponibili in allegato
esempi di stima dei costi, con regolamenti e documenti utili.
Il D.LGS 235/2003 è l'attuazione della direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature lavoro da parte dei lavoratori. Determina, nello specifico, i requisiti
minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Il D.Lgs 235/2003 integra il Titolo III del D.Lgs 626/94 (uso delle attrezzature
di lavoro), è entrato in vigore il 19 luglio 2005.
La normativa previgente in materia di prevenzione degli infortuni
derivanti da cadute dall’alto non viene modificata, ma solo integrata.
DPR 547/55 – norme per la prevenzione infortuni sul lavoro
DPR 164/56 – norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni
L'art. 34 del D.Lgs 626/94 fornisce una definizione di che cosa si intenda per lavoro
in quota:
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Le integrazione al D. lgs 626/94
Art. 36 bis - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature
per lavori in quota
Art. 36 ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle
scale a pioli
Art. 36 quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi
Art. 36 quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 36 bis - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono essere
eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai
seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale
posto di lavoro in quota soltanto nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di
lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello
di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.
Relativamente all'impiego dei ponteggi:
alla normativa previgente imperniata sul DPR 164/56 e sulle sue circolari
esplicative, sono introdotti sostanzialmente due elementi innovativi:
• la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio(PiMUS),
• formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/
smontaggio/trasformazione del ponteggio.
I Costi per la sicurezza, D.Lgs 494/1996, DPR 222/2003
Il Piano di sicurezza e di coordinamento, i riferimenti normativi
Art. 12, D.lgs 494/96
In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi
- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la
stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
Art. 31, Legge 109/94 (art. 131 D.Lgs 163/2006).
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Art. 17, DPR 554/99 quadri economici
L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere
suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per
l’attuazione dei piani di sicurezza .
Per ulteriori informazioni: http://www.edilio.it
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